Il Debitore che desidera avvalersi della procedura di Composizione della Crisi da sovraindebitamento può esclusivamente rivolgersi ad Organismi ubicati nel Circondario del Tribunale del luogo di residenza o sede del Debitore stesso. In alternativa, può chiedere al giudice di nominare un consulente a cui affidare le attività attribuite agli OCC.
Il compenso richiesto dall'Organismo viene determinato in base all'ammontare del passivo e dell’attivo accertati, ai sensi ed entro i limiti definiti dal regolamento e dal decreto del Ministero della Giustizia 25 gennaio 2012, n. 30 e successivi adeguamenti e modificazioni.
A seguito dei dati ricevuti dal Debitore, l’OCC Modello Canavese fornirà un preventivo di massima dell’intero costo del procedimento; un primo acconto del 20% dovrà essere versato all'accettazione del preventivo, un secondo acconto del 30% entro la data di deposito in Tribunale, il saldo del 50% entro sei mesi dal provvedimento del Giudice che apre la procedura.
Il compenso spettante all'Organismo non potrà in ogni caso essere inferiore ad euro 1.000 (oltre IVA di legge) ed è dovuto indipendentemente dall'esito delle procedure previste dal Codice della Crisi.